Service Level Agreement

Gli impegni che ci assumiamo sulla continuità del servizio e come funziona l’indennizzo se qualcosa si ferma.

  • 24×il tempo di fermo riconosciuto come credito di servizio
  • 5 giorniper presentare la richiesta dopo il disservizio
  • 24/7monitoraggio e assistenza sui servizi gestiti

Il livello di servizio che ci impegniamo a mantenere

La filosofia e la visione di ICBS sono una garanzia per i nostri clienti, sia in termini di qualità dei prodotti sia di continuità del servizio.

REAL TECH srl si impegna a mantenere costante, per tutta la durata del contratto e fino alla scadenza fissata, un livello qualitativo di prestazione conforme alle caratteristiche del servizio dichiarate e pubblicate su www.icbs.it. Fanno eccezione gli aggiornamenti hardware e software che, quando necessari o dovuti a circostanze contingenti, possono essere applicati senza preavviso.

Come applichiamo i controlli di qualità

ICBS applica questi controlli in conformità alla propria filosofia aziendale in tema di etica e morale professionale. Questa visione si traduce nella scelta responsabile di adottare, a tutela del Cliente, comportamenti diligenti e la massima trasparenza operativa nell’erogazione del servizio.

Per la natura stessa di internet, che non permette di garantire in assoluto la raggiungibilità di un sito o il recapito in tempi certi di un’email, REAL TECH srl declina ogni responsabilità per ritardi o interruzioni del servizio non ascrivibili a sé, nei confronti del Cliente o di terzi.

Indennizzo in caso di interruzione

In caso di certificata o dichiarata ammissione di responsabilità da parte di REAL TECH srl riguardo l’interruzione del servizio, una volta quantificato il tempo effettivo di fermo tecnico, al Cliente viene riconosciuto a titolo di indennizzo omnicomprensivo un accredito di tempo di servizio pari a 24 volte la durata del blocco operativo subito.

Le richieste devono pervenire a REAL TECH srl entro e non oltre 5 giorni dal disservizio: superato questo termine decadono automaticamente. Il valore complessivo del rimborso non può in ogni caso superare il costo complessivo dei servizi sostenuto nell’anno in corso.